Art. 9.
(Accertamento delle cause ostative
alla concessione o erogazione).

      1. La persona o l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui all'articolo 7 e delle cause di sospensione di cui all'articolo 8 della presente legge mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
      2. Nella dichiarazione prevista dal comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli

 

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altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.
      3. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui all'articolo 7 richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.